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Patto di stabilità interno: via libera a 150 milioni da destinare ad investimenti delle province

Via libera all'allentamento del Patto di stabilità interno delle Province per 150 milioni di euro per la realizzazione di nuovi investimenti. Le somme, dovranno essere utilizzate entro giugno.

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Allentamento Patto di Stabilità interno

AVCP:precontenzioso Approvato il nuovo Regolamento

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L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato il 26 febbraio scorso sul proprio sito istituzionale il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie (art. 6, comma 7, lettera “n”, del Codice dei contratti pubblici).
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 Nel nuovo Regolamento è chiarito che sono soggetti legittimati a richiedere il parere oltre i diretti interessati anche i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati.
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 Sebbene il parere sul precontenzioso non sia vincolante, la riformulazione del predetto Regolamento rappresenta un grande risultato conseguito dall’ANCE, poiché consente di nuovo alle associazioni, dopo lo stop della scorsa primavera, di richiedere all'AVCP istanze di parere per la soluzione delle predette controversie.
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 E’ in questo modo riconosciuta la capacità di un’associazione di riassumere e meglio rappresentare in un solo intervento anche più interessi, consentendo, così, ad avviso dell’ANCE, di garantire la reale l’efficacia delle soluzioni proposte e di ridurre ancor più i tempi delle controversie.
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 Al riguardo, si ricorda che Ance era intervenuta ad adiuvandum nel ricorso promosso, a luglio di quest’anno, contro il Regolamento da Ance Chieti, finalizzato a far valere l’illegittimità dell’articolo 2 del medesimo.
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 Nella precedente formulazione dell’articolo 2 citato, infatti, era venuta meno la legittimazione delle associazioni di categoria a presentare istanza di avvio del procedimento di precontenzioso. Un limite che trovava conferma nel successivo articolo 3 dello stesso Regolamento, che prevedeva l’inammissibilità delle istanze presentate da soggetti diversi da quelli individuati all’articolo 2.
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 L’Autorità ha, quindi, sciolto in senso positivo per le associazioni le proprie riserve, introducendo anche, dal punto di vista procedurale, un’ulteriore estensione in sede di precontenzioso con la possibilità di presentare istanza di parere anche dopo l’aggiudicazione definitiva.
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 Le ulteriori novità previste dal nuovo regolamento, teso a garantire l’effettivo contraddittorio e collaborazione fra le parti, sono: lo scambio di reciproche memorie; la possibilità di chiedere, su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell’esecutore del contratto, un parere su questioni insorte dopo la stipula del contratto; la possibilità che l’Autorità si pronunci fino all’emissione in primo di una qualunque pronuncia giurisdizionale; la previsione di un termine massimo di conclusione del procedimento, stabilito in 90 giorni.
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Invio d.d.l. regionale n. 653 in materia di semplificazioni edilizie

Nell'area riservata è stato pubblicato il d.d.l. regionale n. 653 in materia di semplificazioni in materia edilizia.Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità

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Autorità LL.PP. approvato il nuovo Regolamento sul precontenzioso

Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha approvato il nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art.6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

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Per maggiori informazioni rimandiamo alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

Categorie specialistiche:si ricomincia daccapo

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La delicata e complessa tematica riguardante le categorie di lavorazioni specialistiche registra un nuovo scossone.
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Infatti, il decreto legge n. 151/2013, nell’ambito del quale era contenuta la norma che stabiliva un termine massimo di sei mesi entro il quale riscrivere le norme annullate dal D.P.R. 30 ottobre 2013 , a partire dal 1°  marzo 2014, è da considerarsi decaduto, per mancata conversione nei termini.
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Il Governo si è tuttavia impegnato, con uno specifico ordine del giorno, a farsi carico di recepire all’interno di un diverso provvedimento, le norme considerate indispensabili e di primaria importanza.
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Pertanto, occorrerà attendere l’adozione di tale nuovo provvedimento per verificare se al suo interno sarà riproposta anche la norma sulle categorie specialistiche che prevedeva, nell’attesa della nuova normativa, l’applicazione, in via transitoria, delle “regole previgenti” fino al 30 settembre 2014; regole che,  consentivano alle stazioni appaltanti di continuare ad applicare, nella predisposizione dei bandi di gara, gli articoli del Regolamento annullati dal decreto presidenziale (artt. 107 comma 2, 109 comma 2 e, in parte qua, Allegato A, ex DPR 207/2010).
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Ovviamente,si  continuerà a monitorare con particolare attenzione l’evolversi della situazione, per informare con assoluta tempestività, le aziende associate.
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