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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge delega appalti

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n.23 del 29 gennaio 2016) la Legge n.11 del 28 gennaio 2016 che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive in materia di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione, nei settori ordinari e speciali.

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Inoltre, la Legge delega, che entrerà in vigore il prossimo 13 febbraio, prevede il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, fornendo un elenco dei principi cui il Governo dovrà attenersi fase di riscrittura del codice appalti, che li declinerà concretamente.

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Alcune disposizioni troveranno tuttavia immediata applicazione nel periodo transitorio compreso tra l'entrata in vigore della legge delega (13 febbraio p.v.) e l'entrata in vigore del nuovo codice appalti.

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In primo luogo, in tale arco temporale, risulta sospesa l'applicazione delle norme in materia di garanzia globale di esecuzione, di cui agli artt. 129, comma 3 e 176 comma 18 del vigente codice appalti ( D.lgs 163/2006). Si ricorda che, ai sensi delle citate norme, la garanzia globale di esecuzione è prevista per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro nonché per gli affidamenti a contraente generale, nonché, in via facoltativa, per gli appalti di sola esecuzione di importo superiore a 100 milioni di euro.

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Per tali appalti, fino all'adozione del nuovo codice, la sospensione dell'istituto della garanzia globale di esecuzione verrà temporaneamente compensata da un rafforzamento della cauzione definitiva di cui all'art.113 del codice dei contratti pubblici, nel senso che non troverà applicazione la progressiva riduzione automatica (fino al limite massimo dell'80%) dell'importo garantito (art.113, comma 3, codice contratti pubblici).

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In ogni caso, è previsto che, al termine del periodo transitorio, la garanzia globale di esecuzione verrà comunque abrogata.

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Tali previsioni si applicano anche ai bandi pubblicati anteriormente all'entrata in vigore della Legge Delega, prevedendo la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, e perché non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.

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In secondo luogo, sempre a partire dal 13 febbraio, sarà vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.

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Infine, occorre ricordare che la legge delega prevede la possibilità per il Governo di optare per un unico provvedimento, da adottare entro il 18 aprile p.v., ovvero due provvedimenti, il primo entro il 18 aprile p.v., ed il secondo, di riordino, che dovrebbe vedere la luce entro il 31 luglio p.v.. Laddove venisse adottata tale ultima soluzione, il periodo transitorio perdurerà fino all'adozione del secondo decreto "di riordino".

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Per un approfondimento sui contenuti della Legge n. 11/2016 si rimanda alla news Ance di commento del 14 gennaio u.s..

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In allegato:

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Legge n.11 del 28 gennaio 2016.

Emendamenti importantissimi al Decreto Milleproroghe.

In allegato nell'area riservata, sezione circolari importantissimi emendamenti al Decreto Milleproroghe. Si rimanda alla lettura della news.

Linee guida "Varianti in corso d'opera"

In allegato nell'area riservata, sezione circolari le linee guida sulle varianti in corso d'opera.

Urbanistica, edilizia e ambiente: no alla depenalizzazione dei reati

Il Governo, in attuazione delle deleghe contenute nell'art. 2 Legge 67/2014, ha emanato due decreti legislativi in materia penale, volti a depenalizzare una serie di reati "minori", trasformandoli in illeciti civili o amministrativi e cioè:
il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
il D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione"

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entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 e in vigore dal 6 febbraio 2016.

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Il primo provvedimento, per quanto di interesse del settore privato delle costruzioni, contiene la riscrittura del reato di "Danneggiamento" di cui all'art. 635 del Codice penale che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque distrugga, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, tra le altre, le seguenti cose altrui:

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edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625" del Codice penale (ossia, tra l'altro, cose destinate al pubblico servizio o a pubblica utilità).

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Il secondo provvedimento, invece, stabilisce che "non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda". Tale disposizione di depenalizzazione non si applica ai reati contenuti nel Codice penale e in una serie di leggi elencate in allegato al decreto legislativo n. 8/2016, fra le quali figurano le leggi in materia urbanistica, edilizia e di ambiente e cioè:

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Dpr 380/2001 "Testo Unico Edilizia";
Legge 64/1974 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
Legge 1086/1971 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"
D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
Si ricorda che il Governo era già intervenuto in materia penale con il D.lgs.28/2015 "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto" che, introducendo l'art. 131 bis nel Codice penale, ha escluso la punibilità di alcuni fatti costituenti reato "quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".

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2 allegati

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Dlgs 15-01-16 n7 Depenalizzazione reati
Dlgs 15-01-16 n8 Depenalizzazione reati

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