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Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga - Ministero Lavoro.Circolare n. 19/2014

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Con la circolare n. 19/14, di cui si allega copia, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65, 66 e 67 della L. n. 92/12 ed al relativo decreto attuativo n. 83473/14, pubblicato il 4 agosto scorso.
Fermo restando che le nuove disposizioni in materia sono applicabili agli accordi sottoscritti, in sede Regionale e/o in sede Governativa, dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto (4 agosto 2014), la nota in oggetto conferma che le priorità d'intervento dovranno essere individuate in sede territoriale dagli accordi quadro e dalle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, sempre nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di riferimento.
Per ciò che concerne la Cassa integrazione guadagni in deroga, con riferimento al possesso del requisito soggettivo relativo all’anzianità di servizio del lavoratore (apprendista e lavoratore somministrato compreso), ovvero 8 mesi per il 2014 e 12 per il 2015 (previgentemente 3 mesi), il Ministero chiarisce che tale previsione è applicabile alle prestazioni concesse in base ad accordi sottoscritti successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 83473/14.
La richiesta d’intervento della Cassa in deroga potrà interessare solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile; rientrano in tale ambito, chiarisce il dicastero, anche i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del medesimo codice.

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Il trattamento in deroga potrà essere concesso ai lavoratori che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva per cause imputabili a:

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- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione.

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È confermata, pertanto, l’esclusione dell’intervento della Cassa integrazione in deroga nei casi di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte di essa.

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In relazione alle modalità di presentazione delle domande, le istanze devono essere presentate, corredate dal testo dell’accordo sindacale, in via telematica all'INPS e alla Regione entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni di orario; in caso contrario, il trattamento sarà concesso dall’inizio della settimana anteriore alla presentazione della domanda.

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Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, fermo restando ii termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse dalle aziende secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell'emanazione del medesimo.

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In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate tramite il portale informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

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Nel caso gli Accordi siano sottoscritti in sede governativa, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione, utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it - Area lavoro - ammortizzatori sociali - concessioni in deroga e/o normative speciali.
Anche nel caso di Accordi sottoscritti in sede governativa, in fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate tramite il portale informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.
Dopo aver rappresentato con uno specchietto riepilogativo la durata massima del trattamento in deroga relativo agli anni 2014 e 2015 (per le imprese soggette alla disciplina in materia di Cig e Fondi di solidarietà 11 mesi nell’arco di un anno con riferimento all’annualità 1° gennaio 31 dicembre 2014 e 5 mesi con riferimento all’annualità 1° gennaio 31 dicembre 2015), il Ministero ha confermato che, per le aziende a cui è stato autorizzato un periodo di Cig in deroga, sussiste l’obbligo di trasmettere mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento medesimo.
Infine, sempre con riferimento agli interventi di Cassa in deroga, la nota ministeriale conferma chiaramente che i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e Fondi di solidarietà devono essere ammessi “in via prioritaria” ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, “ove ne sussistano le condizioni di accesso”.

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allegato 

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Durc, chiarimenti- Inps, messaggio n. 6756/2014

Chiarito dall'Inps, con il Messaggio n. 6756/14 che per la verifica di autodichiarazione il Durc continuerà ad essere definito alla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione è stata resa.

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Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della circolare n. 48 pubblicata nell'area riservata

Nota del Ministero del Lavoro - Limitazioni numeriche contratti a tempo determinato

Con l’allegata nota prot. n. 37/0014974 del 1° settembre scorso, il Ministero del Lavoro ha risposto alla richiesta di parere avanzata dall’Ance in merito all’interpretazione fornita dal dicastero medesimo sulla “diversa modalità di computo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno”, di cui alle disposizioni introdotte dal c.d. Jobs Act (D.L. n. 34/2014).
In particolare, il Dicastero aveva specificato, con la circolare suddetta, che “il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l’anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine (…)”, consentendo, pertanto, alle imprese di nuova costituzione, c.d. start up, di potersi riferire ad un momento diverso rispetto a quello previsto per legge per l’assunzione di lavoratori a termine.
In virtù di tale precisazione e in assenza di una specifica previsione contrattuale sul punto, l’Ance ha chiesto conferma al Ministero sulla possibilità di applicare tale criterio anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano previsto criteri e modalità di conteggio diversi da quelli stabiliti dalla legge.
Sul punto, il Dicastero ha confermato che “in assenza di una disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie e salvo successivi interventi delle parti sociali, le imprese in questione potranno applicare tale criterio, pur in osservanza dei diversi limiti numerici individuati dal CCNL”.
Pertanto, alla luce di tale chiarimento ministeriale, anche per le imprese di nuova costituzione che applicano il contratto collettivo nazionale dell’edilizia sarà possibile, ai fini dell’individuazione del numero dei contratti a tempo determinato stipulabili, considerare i lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del primo lavoratore a termine.
Resta fermo che il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato il 25% e resta valida l’integrale applicazione della disciplina contrattuale già a partire dall’anno successivo a quello di avvio della nuova realtà imprenditoriale

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allegato

Art. 29 L.N. 341/95 - Sgravio contributivo per l'edilizia anno 2014

Inps: a decorrere dal 1° settembre  sarà possibile inoltrare le istanze per accedere all'agevolazione contributiva dell'11,50%. A confermarlo è l'Istituto previdenziale con la nota 6534/2014.

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Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura della circolare pubblicata nell'area riservata

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