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Durc on line – Decreto interministeriale –

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 il decreto 30 gennaio 2015 recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC"), previsto dal D.L. n. 34/2014, convertito in Legge n. 78/2014.
Il decreto, come noto e come già anticipato, disciplina il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva delle imprese, così detto Durc on line, attuato attraverso i portali degli Istituti INPS, INAIL e Casse Edili.
Il nuovo documento, prodotto dal sistema informatico, avrà validità di 120 giorni dalla effettuazione della verifica e sarà, comunque, liberamente consultabile da chiunque ne abbia interesse, tramite le applicazioni INPS, INAIL e Casse Edili.
L'importante novità è costituita dalla previsione secondo la quale, una volta emesso il documento di regolarità contributiva in "pdf", le ulteriori successive verifiche, in riferimento al medesimo soggetto, saranno rinviate dalla procedura allo stesso documento.
Per tale ragione si parla di unicità del Durc, in quanto sostituirà il vecchio Durc in tutti i casi previsti dalla normativa, superando ogni distinzione delle singole fasi ad oggi vigenti (basti pensare agli appalti pubblici).
Salvo ulteriori approfondimenti che seguiranno con le annunciate circolari del Ministero del Lavoro e degli Istituti, si sottolinea che la nuova richiesta potrà essere effettuata da tutti i soggetti indicati dalla previgente normativa nonché da chiunque ne abbia interesse, previa delega, comprese banche e intermediari finanziari (art. 1).
Con riferimento, poi, ai soggetti abilitati al rilascio del documento, il decreto conferma che, per ciò che concerne le Casse Edili, saranno abilitate esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tal fine è previsto un elenco redatto dal Ministero del Lavoro (art. 2).
Per ciò che concerne i requisiti di regolarità, permangono quelli di cui al precedente decreto sul Durc.
Il legislatore ha stabilito che la verifica della regolarità sarà effettuata sui pagamenti dovuti dall'impresa "scaduti" fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello di verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione della relativa denuncia (art. 3).
Un'importante novità riguarda la soglia dello "scostamento non grave", che corrisponde ad un esito della verifica di sostanziale regolarità, aumentata dal legislatore a euro 150 con riferimento a ciascuna gestione e a ciascuna Cassa Edile, rispetto ai precedenti 100 euro (art. 3).
Resta fermo, come indicato dall'art. 4 del decreto, il procedimento di richiesta di regolarizzazione mediante invito da inoltrare tramite pec all'interessato o al soggetto delegato di cui alla Legge n. 12/1979.
La regolarizzazione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, decorsi i quali la risultanza negativa sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato la richiesta medesima, con l'indicazione dell'importo e delle cause di irregolarità (art. 4).
Il legislatore ha cristallizzato nell'art. 5 del decreto alcuni principi già anticipati, da ultimo, con una circolare dell'aprile scorso e inerenti i casi di verifica della regolarità contributiva nei confronti delle imprese interessate da procedure concorsuali.
Con particolare riguardo al concordato preventivo in continuità aziendale, ex art. 186 bis L.F., è stato confermato il sostanziale cambio di rotta rispetto alle indicazioni fornite negli ultimi anni.
È stata infatti sancita la regolarità contributiva dell'impresa nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 L.F. sia prevista l'integrale soddisfazione degli obblighi contributivi nei confronti degli Enti e delle Casse Edili, scaduti anteriormente all'inserimento del ricorso nel registro delle imprese.
È stato pertanto anticipato il momento dal quale l'impresa, che versi in detta procedura, potrà essere considerata regolare: non più l'omologazione del concordato da parte del Tribunale, bensì l'iscrizione del ricorso nel registro delle imprese.
Sono stati, infatti, anticipati a tale momento gli effetti significativi della procedura, ovvero il divieto di svolgere azioni esecutive da parte dei creditori nei confronti del debitore (art. 168 L.F.) e la necessità di richiedere l'autorizzazione del Tribunale allo svolgimento di determinati pagamenti da parte del debitore (art. 182quinques L.F.). In virtù, infatti, di tale sostanziale "sospensione" e, soprattutto anche al fine di assolvere alla ratio dell'istituto che si sostanzia nella prosecuzione dell'attività aziendale, il legislatore ha anticipato la possibilità di ottenere un Durc regolare al momento dell'iscrizione del ricorso nel registro delle imprese e in presenza dell'apposito piano concordatario. Analoghe previsioni sono state inserite nello stesso art. 5 con riferimento al fallimento, all'amministrazione straordinaria, all'accordo di ristrutturazione.

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Il documento in PDF generato dal sistemo informatico degli Istituti e delle Casse Edili conterrà i seguenti contenuti minimi:
? denominazione o ragione sociale e codice fiscale del soggetto di cui si effettua la verifica;
? iscrizione agli Enti e alle Casse Edili;
? dichiarazione di regolarità;
? numero identificativo, data di effettuazione della verifica e data di scadenza.

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Analogamente al vecchio decreto sul Durc, il legislatore ha previsto, all'art. 8, le cause ostative alla regolarità contributiva ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi di cui alla L. n. 196/2006, per le quali si rimanda all'allegato A al decreto stesso.
Con l'entrata in vigore del testo verranno abrogate le disposizioni di legge con esso incompatibili, tra cui lo stesso decreto sul Durc del 24/10/2007.
È previsto invece il mantenimento della precedente procedura di acquisizione del Durc (attraverso lo sportello unico previdenziale) e, comunque, non oltre il 17 gennaio 2017, per alcuni casi specifici, riguardanti il Durc richiesto in presenza di debiti/crediti nei confronti della PA (D.L. n. 52/2012), il Durc relativo ai debiti scaduti anteriormente al 31/12/2012 (D.L. n. 35/2013), per il quale la verifica è effettuata con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento, il Durc per i lavori di ricostruzione dell'Aquila (D.P.C.M. 4/2/2013).
Alcune preliminari considerazioni, anche in attesa di ulteriori chiarimenti ministeriali, devono essere svolte con riguardo all'omogeneizzazione della nuova disciplina con quella vigente per gli appalti pubblici.
Fermo restando, infatti, che con la nuova procedura viene meno la necessità di acquisire il Durc da parte della stazione appaltante nelle diverse fasi di cui all'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (aggiudicazione, stipula del contratto, Sal e Saldo finale), in quanto il sistema, in presenza di un Durc in corso di validità (nell'ambito dei 120 giorni), rinvierà sempre allo stesso documento, perplessità sono sorte durante l'iter di elaborazione normativa del decreto con riferimento al Durc per la verifica della dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 38, co. 1, lett. i).
Si sottolinea, infatti, l'impossibilità di verificare la regolarità contributiva con data anteriore a quella della verifica (regolarità storica).
Si rileva, peraltro, che, con il nuovo sistema, anche nell'ipotesi di irregolarità dell'impresa, la stazione appaltante dovrà sempre permettere la successiva regolarizzazione dell'impresa secondo tempi e modalità prima descritte.
Il Ministero del Lavoro, però, ha sottolineato che, richiesto specifico parere all'Anac, quest'ultima avrebbe comunque espresso la necessità di mantenere la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alle gare pubbliche.
È però presumibile che la nuova norma debba successivamete essere armonizzata con le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, necessitando al riguardo di chiarimenti presso le competenti sedi istituzionali.
Il decreto termina con la disposizione di entrata in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U. e quindi a partire dal 1° luglio 2015.
Si fa riserva di ulteriori commenti e approfondimenti in merito.

Sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2014 – Decreto 8 aprile 2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123/15 l'allegato decreto interministeriale 8 aprile 2015 contenente, tra l'altro, la determinazione della misura massima percentuale, relativa all'anno 2015, dello sgravio contributivo sulla quota di retribuzione di secondo livello (accordi territoriali o aziendali), in attuazione dei commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge n. 247/07.

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In particolare, con riferimento alle erogazioni riconosciute nell'anno 2014 e con effetto dal 1° gennaio 2015, lo sgravio contributivo è concesso nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale annua percepita dal lavoratore, tenuto conto della ripartizione del limite massimo complessivo di 391 milioni di euro, che prevede che il 62,5% di detta somma debba essere destinato alla contrattazione aziendale e che il 37,5% alla contrattazione territoriale.

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Tra i requisiti per accedere all'agevolazione, il decreto ricorda che i contratti aziendali e territoriali, o di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, nel caso in cui ancora non lo fossero, a cura degli stessi datori di lavoro o dalle associazioni di riferimento presso la Direzione Territoriale del Lavoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in parola.

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Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

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La concessione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, ossia alla regolarità contributiva per la fruizione dei relativi benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

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Con riferimento alla procedura, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12/79, devono inoltrare, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto, apposita domanda all'Inps, utilizzando il canale telematico e seguendo le indicazioni di prossima emanazione fornite dall'Istituto previdenziale, che sarà cura dell'Ance rendere note tempestivamente.

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Ad ogni modo, la domanda di ammissione allo sgravio dovrà contenere:
a) i dati identificativi dell'azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
e) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.

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Ai fini della determinazione del limite massimo individuale, la retribuzione contrattuale di riferimento è quella utilizzata per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale che non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, comprensiva delle erogazioni di cui al decreto in oggetto.

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L'ammissione al beneficio contributivo avverrà a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, verrà assegnato a ciascuna domanda un numero di protocollazione informatico.

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1 allegato

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Decreto 8 aprile 2015

Inps - Interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Con l'allegata circolare n. 102/15 l'Inps, sulla scorta di quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 59743/2015 del 30 aprile scorso, ha confermato, con decorrenza 15 maggio 2015, la riduzione della misura annuale del tasso di interesse di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dal 5,14% al 4,88%.

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Quanto sopra, come noto, fa seguito a quanto stabilito dall'art. 30 del DPR n. 602/73 che dispone, in particolare, che tali interessi di mora siano dovuti, per il periodo che intercorre tra la notifica della cartella e fino alla data di pagamento, al tasso determinato annualmente con decreto del MEF, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

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La variazione percentuale del tasso di interesse, peraltro, produce i propri effetti anche con riferimento alla misura degli interessi di mora dovuti per aver raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili circa il mancato o ritardato versamento dei premi contributivi previdenziali ed assistenziali o in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero di cui all'art. 116 c.9, della legge n. 388/00.

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1 allegato

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Circolare Inps n. 102 del 21-05-2015

D.L n. 65/2015 - Pensioni, ammortizzatori sociali e Tfr

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio scorso, il Decreto Legge n. 65/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzia del TFR", che si allega per opportuna conoscenza.

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Il decreto, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in G.U., ha introdotto, tra le altre, misure di interesse in materia di rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e misure per il rifinanziamento dei contratti di solidarietà, di cui all'art. 5, commi 5 e 8 del D.L. n. 148/1993.

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In particolare, all'art. 2 è stato previsto, per l'anno 2015, un incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 1.020 milioni di euro, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (art. 2, commi 64, 65 e 66 della L. n. 92/2012), con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 107 della L. n. 190/2014 1 .

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Previsto, inoltre, all'art. 4 del decreto medesimo, il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e 8 del D.L. n. 148/1993 per un importo pari a 70 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

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1 fondo istituito per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti.

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1 allegato

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Decreto Legge 65_2015

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