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Jobs Act - Apprendistato - Intesa Conferenza Stato-Regioni – Decreto interministeriale

Il 1° ottobre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera allo schema di decreto interministeriale che definisce gli standard formativi e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (rispettivamente apprendistato di primo e terzo livello), in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del d.lgs. n. 81/15 (v. comunicazione Ance del 30 luglio 2015).
Si fornisce un quadro riassuntivo delle diposizioni di maggior interesse del provvedimento, che in allegato riporta gli schemi da adottare per il Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, il Piano formativo individuale e il Dossier individuale dell'apprendista.

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> L'attivazione del contratto di apprendistato è subordinata alla sottoscrizione tra l'istituzione formativa e il datore di lavoro di un apposito protocollo, volto a definire le modalità di attuazione del percorso formativo.

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> Il datore di lavoro dovrà possedere i seguenti requisiti:

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- capacità strutturali (spazi adeguati);
- capacità tecniche (disponibilità strumentale);
- capacità organizzative e professionali (uno o più tutor);
- capacità formative (precedente esperienza nella formazione in materia oppure avere lui stesso o personale con inquadramento pari o superiore a quello cui è finalizzato l'apprendistato o anche precedente partecipazione ad un programma di innovazione scientifica, tecnologica o industriale, che abbia incluso la formazione di alte professionalità).
> Durata del contratto:
- l'apprendistato di primo livello va da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro anni, a seconda del titolo che si intende perseguire. In casi specifici, il contratto può essere prorogato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale;
- l'apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi e non può superare la durata ordinamentale dei relativi percorsi;
- la durata dell'apprendistato per ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in base alla durata del progetto. In ogni caso non può essere superiore a tre anni.

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> Gli standard formativi dei percorsi formativi sono definiti nell'articolo 5 del decreto.

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> Il piano formativo individuale, suscettibile di modifiche (ad eccezione della qualificazione da conseguire) nel corso del rapporto, è predisposto dall'istituzione formativa, in collaborazione con il datore di lavoro, e stabilisce:
- il contenuto e la durata della formazione;
- i dati dei soggetti coinvolti;
- la qualificazione da acquisire;
- il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista;
- la durata del contratto e l'orario di lavoro;
- i risultati dell'apprendimento e le eventuali misure di riallineamento.

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> L'organizzazione didattica è articolata, sulla base delle esigenze dell'impresa e delle competenze da acquisire, in ore di formazione interna ed esterna, con la previsione di limiti massimi diversificati a seconda del percorso formativo.

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> L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, dovrà garantire agli apprendisti un'idonea informativa sugli aspetti inerenti il percorso di apprendistato.

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> L'apprendista è affiancato da un tutor formativo e da un tutor aziendale, individuati nel piano formativo, i quali predispongono il dossier individuale dell'apprendista e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

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> Agli apprendisti è garantita la validazione delle competenze anche in caso di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi. Ai fini della certificazione finale, l'apprendista deve frequentare almeno i tre quarti della formazione interna e della formazione esterna prevista e presentare un elaborato finale dell'esperienza svolta. Gli esami conclusivi, laddove previsti, si attuano secondo le norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali.

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> Il recepimento, da parte di Regioni e Province autonome, delle disposizioni del decreto dovrà avvenire nel termine di 6 mesi dalla sua entrata in vigore, trascorso il quale le stesse troveranno comunque immediata applicazione. Nelle more del recepimento, il provvedimento trova applicazione immediata solo nell'ambito di apposite sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale, promosse dal Ministero del lavoro e dal Ministero dell'istruzione, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.

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1 allegato

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schema decreto apprendistato

Jobs Act – Dlgs sulle politiche attive, sulla semplificazione e sulla attività ispettiva

A seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli ultimi 4 decreti attuativi della L. n. 183/2014, c.d. "Jobs Act", si fornisce una sintesi delle novità di maggior interesse per il settore contenute nei seguenti decreti:

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  • D.L.gs n. 149/2015 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva e in materia di lavoro e legislazione sociale";
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  • D.Lgs. n. 150/2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive";
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  • D.Lgs. n. 151/2015, recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità".
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Si fa riserva di fornire ulteriori eventuali chiarimenti alla luce delle circolari ministeriali di prossima emanazione.

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3 allegati

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DLgs n. 149 semplificazione_ tabella di confronto
DLgs n. 150 politiche attive_ tabella di confronto
DLgs n. 151 semplificazione_ tabella di confronto

Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali - primi chiarimenti Inps

In attesa della pubblicazione delle istruzioni operative relative alla riforma degli ammortizzatori sociali ed in particolare della Cassa integrazione guadagni ordinaria, l'Inps, con l'allegato messaggio n. 5919/15, ha fornito i primi chiarimenti alla luce dell'entrata in vigore del decreto n. 148 del 14 settembre 2015.

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Relativamente alla disciplina della Cigo, non essendo previsto un periodo transitorio tra la vecchia e la nuova normativa, l'Istituto previdenziale ha evidenziato che per le domande riconducibili ad eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa antecedenti l'entrata in vigore del suddetto decreto, ossia precedenti al 24 settembre 2015, potranno essere utilizzate le modalità di presentazione previste dalla previgente normativa.

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Per le domande di Cigo relative ad eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatesi a decorrere da tale data, dovendosi applicare la nuova disciplina, sarà obbligatorio presentare l'istanza corredata dall'elenco dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario e dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

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I dati relativi a ciascun addetto all'unità produttiva interessata dalla Cigo, che dovranno essere contenuti in un file in formato CSV (file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione di una tabella di dati), sono quelli individuati nel documento scaricabile dal portale informatico dell'Inps alla sezione servizi online, CIG Ordinaria, "Flusso web", link "Documentazione" alla voce "Tracciato per invio beneficiari".

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La nota conclude evidenziando che per poter consentire alle aziende di presentare le domande senza soluzione di continuità, l'elenco dei lavoratori potrà essere fornito anche in un momento successivo rispetto all'invio della domanda.

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1 allegato

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Messaggio numero 5919 del 24-09-2015

Legge 29 maggio 1982, n.297 - Trattamento di fine rapporto-Indice ISTAT relativo al mese di agosto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di agosto 2015 è risultato pari a 107,4 (base 2010 = 100).

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Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01280374

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Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

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8/12 x 1,5 (tasso fisso) = 1

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75% di 0,37383178 [indice agosto su indice dicembre 2014 x 100 - 100] = 0,280374.

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TOTALE = 1,280374

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Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 agosto 2015 ed il 14 settembre 2015.

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Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

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