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Lavoro e previdenza

Trattamento di fine rapporto - Indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2019

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese  di dicembre 2019 è risultato pari a 102,5 (base 2015 = 100).

Il  coefficiente  di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è pertanto pari a 1,01793830

Tale coefficiente è  il risultato del seguente calcolo:

12/12  x 1,5  (tasso fisso) =  1,5

75% di 0,39177277 [indice dicembre su indice dicembre 2018 x 100 - 100] =  0,293830

TOTALE =  1,793830

Si ricorda  che in base al 5° comma  dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di  mese uguali  o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 dicembre 2019 ed il 14 gennaio 2020.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

1 allegato

alltfrdicembre2019

Prospetto informativo disabili – invio entro il 31/01/2020

Si ricorda che è in scadenza il termine per l’invio del prospetto informativo sulla situazione occupazionale relativamente agli obblighi di assunzione del personale disabile, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 68/99, come modificata dal D.Lgs n. 151/2015.

I datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 15 dipendenti dovranno inviare, entro il 31 gennaio 2020, agli uffici provinciali territorialmente competenti, il prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale, relativamente agli obblighi di assunzione del personale disabile.

Il prospetto, che dovrà riferirsi alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente, dovrà essere trasmesso, esclusivamente in modalità telematiche, solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.

La comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal datore di lavoro o per il tramite di professionisti abilitati.

ANCE - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941

Inail - Autoliquidazione 2019/2020

Per opportuna conoscenza, si fornisce, in allegato, la nota operativa con la quale l’Inail ha reso note le istruzioni e le scadenze relative all'Autoliquidazione annuale dei premi assicurativi 2019/2020.

Per i datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni assicurative territoriali),  il termine per effettuare il versamento del premio in un‘unica soluzione o della prima rata è quello del 17 febbraio 2020. Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019, tramite i servizi telematici “Alpi online” e “invio telematico Dichiarazioni Salari”, il termine di scadenza è il 2 marzo 2020. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è il 902020.

Per le aziende che optassero per il versamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, tenuto conto del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha fissato per l’anno 2019 nella misura dello 0,93% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi, dovranno essere utilizzati i seguenti  coefficienti, da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata. 

 Rata      Data scadenza           Data utile per il pagamento        Coefficiente interesse

  2          16.5.2020                               18.5.2020                              0,00226767

  3          16.8.2020                               20.8.2020                              0,00461178

  4          16.11.2020                             16.11.2020                             0,00695589

Si ricorda che il pagamento del 25% dell’importo complessivamente dovuto come prima rata dovrà avvenire entro il 17 febbraio 2020 e che, entro la medesima data, attraverso il servizio telematico dell’Inail “Riduzione presunto”, dovrà essere comunicata e motivata l’eventuale riduzione delle retribuzioni, indicando il minor importo che verrà corrisposto nel 2020.

Per l’autoliquidazione 2019/2020 si conferma che non deve essere applicata l'aliquota addizionale  per il fondo vittime dell’amianto e, pertanto, non deve essere calcolata sia sul premio di regolazione 2019 sia sul premio di rata 2020.

Tra gli incentivi per la riduzione del premio in misura pari al 50%, si ricordano:

  • l’incentivo per il sostegno alla maternità e paternità, riconosciuto per la sostituzione di lavoratori in congedo e per il quale è necessario indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo”, codice “7”, l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione;
  • l’incentivo per le assunzioni di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, di cui all’art. 4 co. 8-11 della L. n. 92/12.

1 allegato

Nota Inail autoliquidazione 

Circolare Inps n. 158/19 - Elementi identificativi del c.d. trasfertismo

Come anticipato nella Comunicazione Ance del 16 novembre 2017, facendo seguito a quanto disposto dalla Corte di Cassazione  con la sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017 in merito al trattamento economico ai fini previdenziali e fiscali dei lavoratori in trasferta ed all’efficacia  retroattiva dell’art. 7-quinquies del D.L. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, l’Inps ha fornito, con l’allegata circolare n. 158/19, le indicazioni operative per una corretta gestione del contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria.

In particolare, l’Istituto, dopo aver riepilogato,  anche attraverso un esplicito richiamo al proprio messaggio n. 27271/08, il quadro normativo e amministrativo che identifica i lavoratori c.d. trasfertisti,  ha illustrato le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7-quinquies del D.L. 193/16, convertito nella L. n. 225/16,  utili ai fini dell’applicazione del regime del trasfertismo ovvero, in via residuale, della trasferta, per la quale è previsto  un diverso regime previdenziale e fiscale.

Per quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la richiamata sentenza  n. 27093 del 24 ottobre 2017, in sede di interpretazione della novella legislativa di cui all’articolo 7- quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/16, l’Inps pertanto si adegua e riconosce la sussistenza della fattispecie di trasfertismo in compresenza dei tre requisiti previsti e disciplinati dal legislatore, ossia:

 ala mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.

Di converso, ogni qual volta la concreta fattispecie manchi anche di uno dei presupposti previsti dal citato comma 1 dell’articolo 7-quinquies, troverà applicazione la disciplina in tema di trasferta, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

La circolare in parola conclude con un invito rivolta alle Sedi competenti dell’Istituto ad assumere a riferimento le suddette indicazioni, al fine di assicurare la definizione del contenzioso sull’argomento pendente in sede amministrativa e giudiziaria, dando comunicazione dell’esito dell’istruttoria in autotutela e dei conseguenti provvedimenti agli Uffici legali di sede.

1 allegato

Circolare inps trasferta

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