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Stipula dei contratti in forma elettronica: nuovo Comunicato dell’ANAC

Pubblicato un Comunicato del Presidente ad integrazione e modifica del contenuto della Determinazione n. 1/2013, che fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice appalti. Si rimanda alla lettura della circolare n.70, pubblicata nell'area riservata.

Centrali di committenza: nuovo Comunicato dell’ANAC

È stato pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 10 novembre 2015 relativo alla "entrata in vigore dell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006", che fornisce chiarimenti in ordine al rilascio del codice identificativo gara (CIG) per l'acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei Comuni non capoluogo di provincia.

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Come, infatti, anticipato nella News precedente, il 1° novembre 2015 è entrata in vigore la previsione che impone agli stessi di acquisire lavori, beni e servizi in forma aggregata, mediante unioni di Comuni, accordi consortili, soggetti aggregatori o Province, ovvero ricorrendo, per beni e servizi, a Consip o ad un altro soggetto aggregatore di riferimento.

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Contestualmente, a partire da tale data, in osservanza del vigente disposto dell'art. 33, comma 3 bis, del Codice dei contratti, l'ANAC non rilascia più il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che non ottemperano a tale obbligo e cioè:
a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi superiori a 40.000 euro;
ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro.
Ciò posto, alla luce di una lettura coerente con il citato dettato normativo, sembra potersi concludere che l'Autorità, a far data dal 1° novembre u.s., non rilascerà più i CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisto di lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione di qualsivoglia importo, con l'unica eccezione di quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i quali possono procedere autonomamente per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro.

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Si allega il testo del comunicato dell'ANAC.

ANAC: nuovo Comunicato relativo alle garanzie previste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006

È stata pubblicato dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comunicato del Presidente del 21 ottobre 2015 che integra il Comunicato del Presidente del 1° luglio 2015 relativo a "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine agli intermediari autorizzati a rilasciare le garanzie a corredo dell'offerta previste dall'art. 75 e le garanzie definitive di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/06 costituite sotto forma di fideiussioni".

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In particolare, la Banca d'Italia, con nota del 30 settembre 2015 u.s., ha informato l'Autorità sulle modifiche recentemente introdotte nel proprio sito internet nella parte relativa alle finanziarie per tener conto del mutato quadro normativo di riferimento.

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Si allega il testo del Comunicato dell'ANAC.

Nominativo Subappaltatore:Adunanza Plenaria dice “No” all’obbligo di indicazione all’atto di offerta

Il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con la sentenza del 2 novembre 2015, ha ritenuto non obbligatoria l'indicazione del nome del subappaltatore all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad un'impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente, e, per certi versi, impropriamente definita come "subappalto necessario").

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Ciò, in piena condivisione con le tesi sostenute da ANCE in sede di intervento ad adiuvandum davanti allo stesso consesso.

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In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla normativa vigente. Infatti, l'articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici,- che si occupa di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto - ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, cosi circoscrivendo in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto.

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La Adunanza Plenaria ha altresì affrontato una seconda questione attinente ad un profilo di diritto intertemporale, relativo alla tematica degli oneri della sicurezza aziendale. Al riguardo, infatti, com'è noto, l'Adunanza Plenaria n. 3/2015 ha statuito nel senso dell'obbligatorietà di detta indicazione, non potendo il relativo accertamento rimettersi alla fase, successiva e solamente eventuale, della verifica di congruità dell'offerta economica.

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Sul punto, era stato rimesso all'Adunanza Plenaria il chiarimento in ordine al "regime" cui assoggettare le procedure antecedenti alla cennata pronuncia n. 3 dell'Adunanza Plenaria, e se per queste fosse possibile utilizzare l'istituto del soccorso istruttorio.

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Al riguardo, il giudice amministrativo ha statuito che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio, nel caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali, anche per le procedure nelle quali la fase della presentazione delle offerte si è conclusa prima della pubblicazione della decisione dell'Adunanza Plenaria n.3 del 2015.

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Si allega la sentenza in commento. Seguirà ulteriore commento.

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